Ordinanza del DFI
|
Art. 6 Principi
1 Ogni derrata alimentare deve essere definita con una denominazione specifica (allegato 1 numero 4). 2 Qualora non esista una denominazione specifica giuridicamente vincolante, la derrata alimentare deve essere definita con la denominazione usuale. Se la denominazione usuale è assente o inutilizzata, è richiesta una denominazione descrittiva. 3 La denominazione specifica può essere omessa se il consumatore è in grado di riconoscere senza difficoltà la natura, il genere, la sorta, la specie e la costituzione della derrata alimentare. |