|
Art. 16 Indicazione dell’origine degli ingredienti
1 L’origine di una materia prima secondo l’articolo 15 capoverso 2 che è utilizzata come ingrediente per la fabbricazione di derrate alimentari deve essere indicata se:
2 Qualora un ingrediente da dichiarare secondo il capoverso 1 provenga da diversi Paesi, devono essere indicati tutti i Paesi. 2bis Per l’indicazione volontaria dell’origine degli ingredienti, in alternativa al Paese di origine, può essere indicata una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica».34 3 In deroga al capoverso 1 lettera a, per gli ingredienti di origine animale di cui all’articolo 1 ODOA35 la provenienza dell’animale deve essere indicata se è contenuto nel prodotto finito in quantità pari o superiore al 20 per cento in massa. 4 L’indicazione della provenienza di un ingrediente deve figurare nell’elenco degli ingredienti o nello stesso campo visivo. 34 Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7). |