1 Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):
- a.
- la denominazione specifica (art. 6 e 7);
- b.
- l’elenco degli ingredienti (art. 8 e 9);
- c.
- gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate (art. 10 e 11);
- d.
- se necessario, l’indicazione quantitativa degli ingredienti (art. 12);
- e.
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (art. 13);
- f.
- se necessario, indicazioni specifiche per la conservazione o l’utilizzo (art. 14);
- g.
- il nome o l’azienda come anche l’indirizzo della persona che le ha fabbricate, messe in circolazione, imballate, confezionate, imbottigliate o consegnate;
- h.
- il Paese di produzione delle derrate alimentari (art. 15);
- i.
- la provenienza degli ingredienti quantitativamente più importanti della derrata alimentare (art. 16);
- j.3
- indicazioni specifiche per la carne di bovino, suino, ovino, caprino e pollame (art. 17);
- k.
- le istruzioni per l’uso, qualora la loro omissione renda difficile utilizzare la derrata alimentare conformemente alla sua destinazione;
- l.
- il tenore alcolico per bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume (art. 18);
- m.
- la partita (art. 19–20);
- n.
- la dichiarazione del valore nutritivo (art. 21–28);
- o.4
- una menzione per le derrate alimentari che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono OGM o sono state ricavate da OGM (art. 8 dell’ordinanza del DFI del 27 maggio 20205 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate);
- p.
- se necessario, il marchio di identificazione (art. 36–38);
- q.
- ulteriori indicazioni di cui all’allegato 2.
2 Le indicazioni devono essere fornite mediante parole o numeri.
3 Possono essere espresse:
- a.
- in via supplementare attraverso pittogrammi o simboli;
- b.
- in alternativa attraverso pittogrammi o simboli, qualora previsto dalle ordinanze pertinenti.
4 Se la superficie più grande è inferiore a 10 cm2, sullʼimballaggio o sullʼetichetta devono essere apposti obbligatoriamente solo i dati di cui al capoverso 1 lettere a, c, e, o e all’allegato 2 parte A numero 3. Lʼelenco degli ingredienti deve essere reso noto in altro modo (ad es. scheda informativa) o messo a disposizione dei consumatori su richiesta.
5 Nel caso di imballaggi multipli (ossia di più prodotti uguali o diversi riuniti in un nuovo imballaggio) è consentito tralasciare sull’imballaggio esterno le indicazioni prescritte se le stesse:
- a.
- figurano sui singoli imballaggi contenuti all’interno; e
- b.
- sono leggibili dall’esterno per i consumatori oppure nel punto di vendita si provvede a informare in altro modo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).
5 RS 817.022.51