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Art. 5 Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato
1 Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informazioni secondo l’articolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti:
2 Le indicazioni da riportare per scritto devono essere fornite in forma appropriata. Nelle aziende di ristorazione collettiva possono figurare nella carta delle vivande o su un cartello. 3 Le informazioni richieste devono essere disponibili al momento dell’offerta dei prodotti. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). 14 Correzione del 19 nov. 2019 (RU 2019 3683). 15 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2337). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7). 16 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). |