|
Art. 35 Disposizioni comuni relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
1 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute:
2 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute relative alla presenza di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza con un effetto nutrizionale o fisiologico (altra sostanza) sono ammesse soltanto se:
3 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute concernenti la mancanza o il ridotto tenore di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza sono ammesse soltanto se:
4 Marchi commerciali, nomi di produttori o denominazioni di fantasia che figurano nella caratterizzazione, nella presentazione o nella pubblicità di una derrata alimentare e che possono essere interpretati come un’indicazione nutrizionale o sulla salute, possono essere utilizzati soltanto se accompagnati da un’indicazione nutrizionale o sulla salute che adempie alle disposizioni della presente sezione. 5Diversamente da quanto stabilito nel capoverso 4, l’USAV può stabilire eccezioni nell’allegato 14a per denominazioni generiche tradizionalmente utilizzate per indicare la peculiarità di una categoria di derrate alimentari o bevande che potrebbe avere un effetto sulla salute umana, purché sia garantita la protezione della salute e i consumatori non siano indotti in inganno.48 6 Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle acque minerali e di sorgente. 48 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7). |