Ordinanza
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Art. 1 Precisazione della definizione di unità IDI
(art. 3 cpv. 1 lett. c n. 3, 5 e 6 LIDI) 1 Sono unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 3 LIDI soltanto le persone fisiche iscritte presso almeno un servizio IDI. 2 Non sono unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 5 LIDI i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20072sullo Stato ospite. 3 Non sono unità IDI ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 6 LIDI le persone fisiche che detengono animali e che non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 7, 18a e 21 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.4 4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). |