Ordinanza
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Art. 16 Consultazione dei dati delle unità amministrative nel registro IDI
(art. 10 cpv. 3 LIDI) 1 I servizi IDI che gestiscono unità amministrative nei loro registri possono chiedere all’UST di permettere ad altri servizi IDI di consultare le caratteristiche di base e addizionali di tali unità amministrative, nella misura in cui prescrizioni contenute in leggi speciali lo consentano. 2 L’UST esamina le richieste e rilascia i diritti di consultazione corrispondenti. |