Ordinanza
|
Art. 21 Protezione dei dati
(art. 13 LIDI) 1 I dati delle unità IDI e delle unità amministrative possono essere utilizzati solo per lo scopo previsto dalla legge. 2 L’UST mette a disposizione interfacce standard per la notifica e la consultazione dei dati. 3 L’UST vigila affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. 4 La trasmissione dei dati avviene secondo le disposizioni tecniche e organizzative della Confederazione. |