Ordinanza
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Art. 24 Disposizioni transitorie relative all’introduzione dell’IDI
(art. 17 cpv. 2 LIDI) 1 I servizi IDI competenti devono introdurre l’IDI entro il 31 dicembre 2013 per i seguenti registri:
2 Gli altri servizi IDI introducono l’IDI entro il 31 dicembre 2015. 3 Fino a conclusione dell’introduzione dell’IDI, i servizi IDI possono continuare a utilizzare le definizioni secondo il diritto previgente. |