Ordinanza
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Art. 26 Disposizioni transitorie relative alla modifica del numero del registro di commercio
(art. 19 LIDI) 1 L’UST attribuisce l’IDI alle unità giuridiche iscritte in forma elettronica nel registro di commercio in base ai dati iscritti nel Registro delle imprese e degli stabilimenti. 2 L’UST notifica l’IDI agli uffici cantonali del registro di commercio competenti, all’Ufficio federale del registro di commercio e al Foglio ufficiale svizzero di commercio. 3 Il Foglio ufficiale svizzero di commercio pubblica esclusivamente in forma elettronica l’IDI delle unità giuridiche attive iscritte nel registro di commercio. Stabilisce la data della pubblicazione d’intesa con gli uffici cantonali del registro di commercio. |