Ordinanza
|
Art. 3 Notifica dei dati IDI
(art. 9 LIDI) 1 Per la notifica all’UST delle unità IDI e dei dati IDI sono determinanti i registri dei servizi IDI ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI, nell’ordine di priorità seguente:
2 Gli altri servizi IDI hanno la facoltà di notificare unità IDI. La loro notifica è presa in considerazione unicamente se non sussiste alcuna notifica precedente da parte di un servizio IDI di cui al capoverso 1. 3 L’UST trasmette al servizio IDI determinante i dati notificati da un servizio IDI di priorità inferiore. Ne informa il servizio notificante. 4 Le unità IDI non possono annunciarsi direttamente all’UST. 5 Nuovo testo giusta l’art. 21 dell’O del 13 dic. 2019 sul registro LPSam, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 111). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU 2014 3675). |