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Ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI)
del 26 gennaio 2011 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 11Struttura del numero amministrativo
(art. 3 cpv. 1 lett. e LIDI)
1 Il numero amministrativo è composto da:
a.
il prefisso «ADM»;
b.
un numero a otto cifre attribuito casualmente;
c.
una cifra di controllo.
2 La parte numerica del numero amministrativo è attribuita una sola volta. Essa non può collimare con la parte numerica di un IDI già attribuito.