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Art. 14 Segreto d’ufficio
1 I membri del SISI, il personale dell’ufficio d’inchiesta e i periti esterni sono tenuti al segreto d’ufficio. 2 Per i membri del SISI, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni è l’autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d’ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale25). |