Ordinanza
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Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali
1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione:11
2 Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all’ADC, sempre che l’UFAG abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163329). 12 RS 632.10, all. 13 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325). 14 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163329). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |