Art. 17 Termini
1 L’autorità esecutiva fissa i termini per il risanamento e per i provvedimenti d’isolamento acustico a seconda della loro urgenza. 2 Per la valutazione dell’urgenza sono determinanti:
3 I risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere eseguiti al più tardi 15 anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 4 Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico inerenti alle strade il termine (cpv. 3) è prorogato come segue:
5 Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico di impianti ferroviari valgono i termini previsti dalla legge federale del 24 marzo 200011 concernente il risanamento fonico delle ferrovie.12 6 I risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere realizzati:
10 Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167). 11 RS 742.144 12 Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167). 13 RU 2006 3693 14 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2006 (RU 2006 3693). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). |