|
Art. 23 Accordo programmatico
1 L’Ufficio federale dell’ambiente stipula un accordo programmatico con l’autorità cantonale competente. 2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
3 La durata dell’accordo programmatico è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata superiore o inferiore.21 4 L’Ufficio federale dell’ambiente emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 965). |