Art. 37a Definizione delle immissioni foniche e controllo 36
1 Nella sua decisione concernente la costruzione, la modifica o il risanamento di un impianto, l’autorità esecutiva definisce le immissioni foniche consentite. 2 Nel caso in cui risulti accertato o sia lecito attendersi che le immissioni foniche di un impianto divergano sensibilmente e durevolmente dalle immissioni definite nella decisione, l’autorità esecutiva adotta le misure necessarie. 3 L’UFAM può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità dei rilevamenti e della rappresentazione dei dati relativi alle immissioni foniche definite in tali decisioni. 36 Introdotto dal n. I dell’O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167). |