Art. 16 Spese
1 Il detentore dell’impianto sopporta le spese di risanamento del suo impianto. 2 Il detentore di un impianto pubblico o concessionato sopporta inoltre le spese ai sensi dell’articolo 11 per i provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti, quando non è in grado di liberarsi, ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 della legge, da tale obbligo. 3 Quando i risanamenti o i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere attuati a causa del rumore prodotto da più impianti, le spese sono ripartite in proporzione alle immissioni foniche di ciascun impianto. 4 Le spese di manutenzione e di rinnovamento dei provvedimenti d’isolamento acustico sono a carico del proprietario dell’edificio. |