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Art. 20 Rilevamenti periodici 17
1 L’UFAM18 effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro, nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari. 2 Per le strade, l’UFAM chiede alle autorità esecutive di presentare, entro il 31 marzo, in particolare:
3 Per le strade nazionali, l’UFAM chiede le informazioni di cui al capoverso 2 all’Ufficio federale delle strade. Per le strade principali e le altre strade le chiede ai Cantoni. Le informazioni devono essere inoltrate secondo le disposizioni dell’UFAM. 4 L’UFAM valuta le informazioni raccolte, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti, nonché all’efficacia dei provvedimenti e alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica. 17 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 18 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023582). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |