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Art. 21 Diritto ai sussidi
1 La Confederazione accorda sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti:20
2 I sussidi di cui al capoverso 1 lettera a sono parte integrante dei sussidi globali secondo l’articolo 13 LUMin, mentre i sussidi di cui al capoverso 1 lettera b sono accordati globalmente per i tratti fissati negli accordi programmatici con i Cantoni. 3 ...22 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 965). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2018 (RU 2018 965). Abrogato dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 293). |