|
Art. 24 Calcolo dei sussidi
1 L’ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base:
2 Per provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 400 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile d’isolamento acustico di efficacia analoga. 3 L’ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e il Cantone. |