Art. 31 Autorizzazione di costruire nelle zone esposte ai rumori
1 Quando i valori limite d’immissione sono superati, la costruzione o la modificazione sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata soltanto se detti valori possono essere rispettati:
2 Se i provvedimenti di cui al capoverso 1 non permettono di rispettare i valori limite d’immissione, l’autorizzazione di costruire può essere accordata solo se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell’edificio e se l’autorità cantonale è consenziente. 3 Le spese per detti provvedimenti sono a carico del proprietario del terreno. 27Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588). |