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Art. 31a Disposizioni speciali per gli aeroporti con traffico di velivoli grandi 28
1 In prossimità di aeroporti sui quali circolano velivoli grandi, i valori di pianificazione e i valori limite d’immissione secondo l’allegato 5 numero 222 sono rispettati durante le ore notturne se:
2 Al momento della delimitazione o dell’urbanizzazione di zone edificabili, l’autorità competente provvede affinché le esigenze di cui al capoverso 1 lettere b e c siano definite in modo vincolante per i proprietari fondiari. 3 L’UFAM emana raccomandazioni per l’esecuzione del capoverso 1 lettera c. A tal fine, tiene conto delle norme tecniche determinanti. 28 Introdotto dal n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2014 4501). 29 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente presso la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), Selnaustrasse 16, 8027Zurigo, o ordinata dietro pagamento all’indirizzo Internet: www.sia.ch. |