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Art. 36 Obbligo della determinazione 32
1 L’autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi, se ha motivo di ritenere che i valori limite d’esposizione determinanti di detti impianti siano o potrebbero essere superati. 2 Essa tiene conto a tal fine degli aumenti o delle diminuzioni prevedibili delle immissioni foniche in seguito:
3 ...33 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167). 33 Abrogato dell’art. 15 dell’O del 4 dic. 2015 concernente il risanamento fonico delle ferrovie, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5691). |