Art. 44 Procedura
1 I Cantoni provvedono affinché nei regolamenti edili o nei piani d’utilizzazione dei Comuni siano assegnati i gradi di sensibilità alle zone d’utilizzazione. 2 I gradi di sensibilità devono essere assegnati al momento della delimitazione o della modificazione delle zone d’utilizzazione oppure in occasione di modificazioni del regolamento edile.42 3 Fino all’assegnazione, i Cantoni stabiliscono caso per caso il grado di sensibilità secondo l’articolo 43. 4 …43 42 Nuovo testo giusta il n. IV 31 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). 43Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 1995, con effetto dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3694). |