Art. 47 Impianti fissi ed edifici 55
1 Gli impianti fissi sono considerati nuovi se al momento dell’entrata in vigore della legge la decisione che autorizza l’inizio dei lavori di costruzione non ha ancora valore legale. 2 Per gli impianti fissi che devono essere modificati, gli articoli da 8 a 12 valgono solo se al momento dell’entrata in vigore della legge la decisione che autorizza la modifica di tali impianti non ha ancora valore legale. 3 Gli edifici sono considerati nuovi se al momento dell’entrata in vigore della legge l’autorizzazione di costruzione non ha ancora valore legale. 4 Per gli edifici che devono essere modificati, gli articoli 31 e 32 capoverso 3 valgono solo se al momento dell’entrata in vigore della legge l’autorizzazione di costruzione non ha ancora valore legale. 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693). |