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Art. 5 Valutazione della conformità e contrassegno di apparecchi e macchine 3
1 Gli apparecchi e le macchine destinati a essere utilizzati all’aperto possono essere messi in commercio solo se sono stati sottoposti a una valutazione della conformità e sono muniti del relativo contrassegno. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce:4
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 3693). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). |