Art. 7 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi nuovi
1 Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva:
2 Se l’osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere sproporzionato rispetto all’impianto e se esiste un interesse pubblico preponderante per l’impianto, segnatamente anche in relazione alla pianificazione del territorio, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni. I valori limite d’immissione non possono tuttavia essere superati.6 3 Nel caso di pompe di calore aria-acqua nuove utilizzate prevalentemente per il riscaldamento di locali o di acqua potabile e le cui immissioni foniche non superano i valori di pianificazione, le ulteriori limitazioni delle emissioni di cui al capoverso 1 lettera a devono essere adottate solo se è possibile ottenere una limitazione delle emissioni di almeno 3 dB con al massimo l’1 per cento dei costi di investimento dell’impianto.7 6Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588). 7 Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023582). |