Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati
1 Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d’impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8 2 Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell’intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d’immissione. 3 Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell’esercizio causati dal titolare dell’impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c’è da aspettarsi che l’impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell’impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale. 4 Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l’articolo 7.9 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). 9Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588). |