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Art. 24 Calcolo dei sussidi
1 L’ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base all’efficacia dei provvedimenti di risanamento. A tal fine sono determinanti:
2 Per provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 200 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile d’isolamento acustico di efficacia analoga.30 3 L’ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e il Cantone. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2021 293). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2021 293). |