Art. 37 Catasto dei rumori 41
1 Per le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi e le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, l’autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate secondo l’articolo 36.42 2 Nel catasto dei rumori sono contemplati:
3 L’autorità esecutiva provvede alla verifica e alla rettifica del relativo catasto dei rumori. 4 Su richiesta, essa inoltra detto catasto dei rumori all’UFAM, il quale può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità del rilevamento e della rappresentazione dei dati. 5 La determinazione delle immissioni foniche generate dall’aeroporto di Basilea- Mulhouse sul territorio svizzero è effettuata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile. 6 Chiunque può prendere visione dei catasti dei rumori, a condizione che il segreto di fabbricazione e d’affari siano garantiti e che nessun altro interesse preponderante vi si opponga. 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3223). |