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Art. 4 Principio
1 Le emissioni foniche esterne degli apparecchi e macchine mobili devono essere limitate:
2 L’autorità esecutiva ordina provvedimenti che concernono l’esercizio o la costruzione o che assicurano una manutenzione a regola d’arte. 3 Quando immissioni foniche notevolmente moleste prodotte dal funzionamento o dall’impiego di armi, di apparecchi o macchine militari non possono essere evitate, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni. 4 La limitazione delle emissioni prodotte da apparecchi e macchine che servono al funzionamento di un impianto fisso è retta dalle prescrizioni sugli impianti fissi. |