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Ordinanza sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI)
del 25 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2008)
Art. 10Domanda
1 La comunità avente diritto deve presentare la domanda per il versamento delle indennità di compensazione all’Ufficio federale dell’energia11 (Ufficio).12
2 Se il richiedente non è un Cantone, la domanda deve essere presentata al Cantone, il quale la trasmette all’Ufficio con un parere.
3 La domanda deve contenere in particolare:
a.
uno studio progettuale con i principali dati tecnici, compresi un piano generale e un profilo longitudinale;
indicazioni sulla produzione di energia e, per gli impianti di pompaggio, sul fabbisogno energetico;
d.
i costi d’investimento e gli oneri annui;
e.
indicazioni sulla possibilità giuridica di utilizzazione, tenendo conto, nel caso di un impianto con una potenza superiore a 3 MW, della compatibilità con le disposizioni sulla protezione dell’ambiente sulla base di un’indagine preliminare ai sensi degli articoli 3 e 8 dell’ordinanza del 19 ottobre 198813 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente;
f.
indicazioni sui piani esistenti per il territorio in questione;
g.
una documentazione sulla situazione e sull’utilizzazione del paesaggio al momento della presentazione della domanda e la giustificazione della sua importanza nazionale;
h.
informazioni sulla messa sotto tutela già effettuata o prevista;
i.
la documentazione sulla situazione e sulla capacità finanziarie della comunità richiedente.
4 L’Ufficio può richiedere che queste informazioni e documentazioni siano completate, se ciò dovesse risultare necessario per l’esame delle condizioni di diritto all’indennità.
11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753).