Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI)
del 25 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2008)
Art. 11Decisione
1 L’Ufficio decide in merito alla domanda.
2 Esso sente i servizi federali interessati.
3 Qualora non sia chiaro se un paesaggio è d’importanza nazionale, la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio effettua una perizia.