Ordinanza
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Art. 12 Concessione di indennità di compensazione
1 Le indennità di compensazione sono concesse in virtù di un contratto di diritto pubblico, conformemente alle disposizioni della legge federale del 5 ottobre 199014 sugli aiuti finanziari e le indennità. 2 La comunità avente diritto si impegna nel contratto a garantire la protezione per 40 anni secondo l’articolo 5 e ad assicurare l’esecuzione delle disposizioni di protezione. 3 Il contratto stabilisce che per quanto concerne gli obblighi delle parti è fatto salvo l’articolo 18. 14RS 616.1 |