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Ordinanza sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI)
del 25 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2008)
Art. 17Termine dell’obbligo di protezione
1 Il contratto conformemente all’articolo 12 può essere abrogato con il consenso reciproco delle parti. In questo caso il diritto alle indennità di compensazione decade al momento dell’abrogazione.