Ordinanza
|
Art. 18 Revisione
Se le disposizioni della presente ordinanza concernenti le condizioni o il calcolo delle indennità di compensazione devono essere modificate a seguito di una revisione delle basi legali, le indennità di compensazione precedentemente fissate vanno adeguate. Se, entro un anno da una riduzione, la comunità avente diritto non dichiara di rinunciare alle indennità, l’obbligo di protezione conformemente all’articolo 12 resta applicabile immutato. 17 Vedi tuttavia la disp. trans. della modifica del 7 nov. 2007 alla fine del presente testo. |