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Ordinanza sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI)
del 25 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2008)
Art. 4Possibilità d’utilizzazione delle forze idriche
1 La comunità avente diritto deve dimostrare in modo attendibile che l’utilizzazione delle forze idriche sarebbe possibile sotto il profilo tecnico, economico e giuridico.
3 La possibilità d’utilizzazione è valutata sulla base della situazione al momento della presentazione della domanda.
4 La protezione di biotopi e paesaggi d’importanza nazionale conformemente alla LPN4 non esclude indennità di compensazione, qualora non abbia avuto efficacia giuridica più di cinque anni prima della presentazione della domanda.