Ordinanza
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Art. 5 Messa sotto tutela
1 La comunità avente diritto provvede a mettere sotto tutela il paesaggio meritevole di protezione. 2 La messa sotto tutela deve essere illimitata nel tempo in una forma vincolante per i proprietari fondiari, prevista dalle leggi sulla protezione della natura e del paesaggio o sulla pianificazione del territorio, e deve impedire tutti gli interventi che potrebbero pregiudicare il valore del paesaggio. |