Ordinanza
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Art. 8 Importanza delle perdite
1 Se le indennità di compensazione calcolate secondo gli articoli 6 e 7 non raggiungono almeno il 20 per cento del canone annuo mancante, nonché 30 000 franchi l’anno e lo 0,1 per mille delle entrate totali del bilancio della comunità avente diritto, le perdite non sono compensate. In caso d’applicazione del modello contabile stabilito per i Cantoni e i Comuni, fanno fede le entrate totali del conto in corso. 2 Se più Comuni o Distretti subiscono perdite, la loro importanza secondo il capoverso 1 viene determinata per tutti assieme e non singolarmente per ogni Comune o Distretto.10 10 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753). |