Ordinanza del DFF
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Art. 10 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
1 La persona assoggettata all’imposta alla fonte può presentare all’autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. 2 Ai coniugi divorziati o separati legalmente o di fatto che su richiesta sono stati tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore di cui all’articolo 89a LIFD si applica la tassazione ordinaria ulteriore fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte. |