1 Per la ritenuta d’imposta alla fonte, alle persone indicate di seguito sono attribuiti i seguenti tariffari:
- a.
- tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
- b.
- tariffario B:coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa;
- c.
- tariffario C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa;
- d.
- tariffario D:persone che ricevono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- e.
- tariffario E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 21–24;
- f.
- ...4
- g.
- tariffario G: persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui all’articolo 3 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
- h.
- tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
- i.
- tariffario L: frontalieri secondo la Convenzione dell’11 agosto 19715 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI‑D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
- j.
- tariffario M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
- k.
- tariffario N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
- l.
- tariffario P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
- m.
- tariffario Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G;
- n.6
- tariffario R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo del 23 dicembre 20207 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (Accordo sui frontalieri CH‑I) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
- o.8
- tariffario S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
- p.9
- tariffario T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
- q.10
- tariffario U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;
- r.11
- tariffario V: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G.
2 L’aliquota per i proventi assoggettati all’imposta alla fonte secondo il capoverso 1 lettere d e g è stabilita nei numeri 1 e 2 dell’allegato.
3 L’imposta alla fonte applicata ai lavoratori frontalieri di cui al capoverso 1 lettere n–r ammonta all’80 per cento dell’imposta alla fonte secondo il tariffario per il quale i lavoratori frontalieri adempiono le condizioni.12
3RS 831.10
4 Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).
5 RS 0.672.913.62
6 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).
7 RS 0.642.045.43; FF20211919
8 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).
9 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).
10 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).
11 Introdotta dal n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).
12 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398).