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Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
Art. 11Disciplinamento dei casi di rigore
1 Su richiesta delle persone assoggettate all’imposta alla fonte che versano alimenti di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD e a cui si applica il tariffario A, B, C o H, al fine di attenuare i casi di rigore nel calcolo dell’imposta alla fonte l’autorità fiscale può riconoscere deduzioni per i figli al massimo fino all’ammontare degli alimenti.
2 Se nell’applicare uno di questi tariffari sono stati presi in considerazione gli alimenti, la tassazione ordinaria ulteriore è effettuata soltanto se la persona assoggettata all’imposta alla fonte ne fa richiesta. In caso di richiesta di tassazione ordinaria ulteriore, questa è effettuata fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.