Ordinanza del DFF
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Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza
1 Le persone assoggettate all’imposta secondo l’articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all’autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. 2 Nell’ambito della procedura di tassazione l’autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all’imposta alla fonte nell’anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16–18 e 20–23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera. 3 Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’Accordo sui frontalieri CH‑I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14 14 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398). |