Ordinanza del DFF
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Art. 15 Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio
1 Le competenti autorità fiscali cantonali possono procedere d’ufficio a una tassazione ordinaria ulteriore se dagli atti emerge il fondato sospetto che si è in presenza di una situazione estrema a favore o a sfavore del contribuente. 2 Per l’avvio di una procedura di tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio si applica l’articolo 120 LIFD sulla prescrizione del diritto di tassare. 3 Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio.15 15 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 398). |