Ordinanza del DFF
|
Art. 2 Scadenza e calcolo dell’imposta alla fonte
1 L’imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. Il debitore della prestazione imponibile deve trattenere l’imposta alla fonte senza tener conto di eventuali contestazioni (art. 137 LIFD) o pignoramenti del salario. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) definisce, in collaborazione con i Cantoni, metodi e procedure di calcolo dell’imposta alla fonte applicabili in tutta la Svizzera. 3 Per il calcolo dell’imposta alla fonte si applica per analogia l’articolo 40 capoverso 3 LIFD. |