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Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
Art. 21Diritto applicabile
Se l’articolo 37a LIFD e le disposizioni della presente sezione non prevedono altrimenti, le disposizioni della LIFD sull’imposta alla fonte e le altre disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alla procedura di conteggio semplificata.