Ordinanza del DFF
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Art. 23 Versamento dell’imposta alla fonte da parte del datore di lavoro
1 Le disposizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 194716 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti relative alla procedura di conteggio semplificata si applicano per analogia al conteggio e al versamento dell’imposta alla fonte alla competente cassa di compensazione AVS. 2 Se l’imposta non è versata nonostante diffida della cassa di compensazione AVS, quest’ultima ne informa l’autorità fiscale del Cantone in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro. L’autorità fiscale riscuote l’imposta conformemente alle prescrizioni della legislazione fiscale. |