Ordinanza del DFF
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Art. 5 Obblighi di comunicazione
1 I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare all’autorità fiscale competente l’impiego di persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 83 o 91 LIFD entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. 2 Se trasmette elettronicamente il conteggio dell’imposta alla fonte, il datore di lavoro può comunicare le nuove assunzioni insieme al conteggio mensile. 3 I lavoratori devono comunicare al datore di lavoro ogni modifica di un fatto determinante per la riscossione dell’imposta alla fonte. Il datore di lavoro comunica le modifiche all’autorità fiscale competente entro le scadenze di cui ai capoversi 1 e 2. |