Ordinanza
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Art. 10 Osservazione ed esame
1 L’UFAM osserva lo stato degli oggetti. Esso coordina le proprie osservazioni con il monitoraggio ambientale e territoriale dei Cantoni e di altri servizi federali. 2 L’UFAM effettua controlli dei risultati per verificare l’idoneità e l’efficacia dell’esecuzione delle misure previste dalla LPN e dalla presente ordinanza. Esso opera in stretta collaborazione con gli uffici federali interessati e i Cantoni. 3 Il Consiglio federale esamina gli oggetti ogni 15–20 anni e, se del caso, li adegua. |